Questo libro di storia potrebbe contenere numerosi refusi e parti di testo mancanti. Solitamente gli acquirenti hanno la possibilita di scaricare gratuitamente una copia scansionata del libro originale (senza refusi) direttamente dall'editore. Il libro e Non illustrato. 1874 edition. Estratto: ...gravi pericoli: niuno pertanto osava accettare tale ufficio senza una larga remunerazione; laonde i giudici, oltre la somma a risarcimento delle offese, imponevano ancora all'offensore una tassa, in ricompensa delle proprie fatiche. Ma Federico stabili che il gran giustiziere, i giustizieri provinciali e i camerarii dovessero prestare gratuitamente l'opera loro; e che al salario dei baglivi e dei giudici inferiori fosse assegnata la trentesima parte delle multe stabilite per la punizione dei delitti per essi giudicati, e pei li (1) Gregorio, Considerazioni, lib. IIi, cap. 2.--Il simile vedo stabilito negli statuti di Amedeo Vili riguardo ai castellani, i quali alle gravi incombenze giudiziarie accoppiavano pur quelle di esattori delle rendite demaniali, dei tributi e delle multe. Cibrario, Statuti di Amedeo Vili, pag. 289. (2) Gregorio, Considerazioni, ivi. tigi composti. Il sopravvanzo di queste ammende era riserbato al tesoro del re, o alla cassa dell'alta corte di giustizia (1). VII.--Or merita che qui si faccia speciale ricordo di un ordinamento di Federico, risguardante i magistrati, il quale, per la sua saggezza, trovasi seguito da tutti i legislatori di quel tempo, e dai venuti di poi: parlo del sindacato (2). Con esso si stabiliva che i magistrati, nell'uscire di carica, fossero obbligati di rimanere cinquanta giorni nella provincia da loro amministrata, di mostrarsi al pubblico, di rispondere e soddisfare a tutte le doglianze di chiunque si querelasse del loro governo, e sottostare infine all'esame che della loro gestione avessero fatto alcuni saggi a cio destinati (3). L'origine prima di questo istituto vuolsi per altro, ed a ragione, cercare nel...