Fonte: Wikipedia. Pagine: 51. Capitoli: Licenziamento, Mobbing, Licenziamento collettivo, Tirocinio, Sciopero, Precariato, Disoccupazione, Rapporto di lavoro, Dipendenza dal lavoro, Flessibilita, Raccomandazione, Dimissioni, Disoccupazione nell'Unione europea, Caduti del lavoro, Formazione aziendale, Potere disciplinare, Mansioni, Indennita di maternita, Ricerca del lavoro, Disoccupazione ordinaria, Colloquio di gruppo, Ferie, Infortunio, Domanda di lavoro, Bossing, Sciopero bianco, Sciopero dei minatori britannici del 1984-1985, Potere direttivo, Borsa continua nazionale del lavoro, Kar shi, Rapporto di servizio, Sospensione del rapporto di lavoro, Unione Nazionale dei Minatori, Tecnostress, Congedo parentale. Estratto: Il licenziamento e l'atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo dipendente. Il licenziamento si contrappone, pertanto, al recesso unilaterale dal contratto di lavoro da parte del dipendente (dimissioni). La disciplina giuridica del licenziamento deve affrontare due esigenze contrastanti: da un lato, quella del lavoratore di stabilita del reddito derivante dal rapporto di lavoro, quale fonte di sostentamento suo e della sua famiglia; dall'altro, quella del datore di lavoro e, in particolare, dell'impresa di flessibilita nell'impiego della forza lavoro sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. La prima esigenza porta a limitare la liberta di licenziamento, sia sul piano sostanziale (delimitando, ad esempio, i casi in cui il licenziamento e consentito) che su quello formale (subordinandone la validita al rispetto di determinate forme e procedure); la seconda, al contrario, spinge verso la piu ampia liberta di licenziamento. Negli ordinamenti attuali, di solito, la liberta di licenziamento non e assoluta ma sottoposta a limitazioni piu o meno incisive, tenuto anche conto che il lavoratore e ritenuto la parte debole del contratto di lavoro. Inoltre, alcune categorie di lavoratori possono godere d...