Fonte: Wikipedia. Pagine: 27. Capitoli: Testamenti, Legato, Testamento, Eredita, Successione a causa di morte, Delazione, Erede, Esecutore testamentario, Successione legittima, Lascito, Successione dello stato italiano, Azione di riduzione, Accettazione dell'eredita, Morte presunta, Testamento olografo, Sostituzione testamentaria, Accettazione dell'eredita con beneficio di inventario, De cuius, Indegnita, Quota di riserva, Retratto successorio, Commorienza, Testamento pubblico, Legittimario, Petizione ereditaria, Disposizione fiduciaria, Rinunzia all'eredita, Testamento segreto, Revoca del testamento, Ab intestato, Quota disponibile, Calatis comitiis. Estratto: In diritto, si definisce legato la disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredita.Nel linguaggio comune, e in alcuni casi anche nel linguaggio usato dal legislatore, il termine legato viene riferito all'oggetto (cosa) che viene in concreto legato. In diritto romano il legatum, o meglio i legati, erano istituti tutelati iure civili. I giuristi romani infatti, con mentalita eminentemente pratica e diffidenti da astrazioni concettuali non concepirono una nozione unica e astratta di legato. Essi preferirono definire, come gia per l'istituto dell'obbligazione, solo le diverse specie di legato, i cosiddetti quattuor genera legatorum.Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni scrive nel secondo commentario G.2.192: -Legatorum itaque genera sunt quattuor: aut enim per uindicationem legamus aut per damnationem aut sinendi modo aut per praeceptionem-. (Traduzione: I generi di legati sono quattro: o per vindicationem, o per damnationem, o sinendi modo, o per praeceptionem). La quadripartizione dei genera legatorum venne meno gia in epoca classica, allorquando i giuristi romani avvicinarono il legato per praeceptionem a quello per vindicationem, e quello sinendi modo a quello per damnatio...